Art. 6
In vigore dal 23 set 1933
Il primo comma dell'art. 283 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è sostituito dal seguente:
« È soggetto a valutazione il servizio prestato dal maestro, regolarmente abilitato e qualificato almeno buono nei 15 anni scolastici immediatamente anteriori alla data del bando di concorso, con nomina definitiva o provvisoria, o come supplente (purchè il servizio in questa ultima qualità sia stato prestato per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi) in scuole elementari pubbliche classificate o non classificate; nelle scuole elementari di tirocinio già annesse alle scuole normali; nelle scuole italiane all'estero, mantenute dallo Stato o da enti e privati, ma sussidiate dallo Stato; nelle scuole pubbliche elementari delle Colonie; nelle scuole annesse ai Riformatori governativi ed ai Convitti nazionali; in quelle degli istituti scelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei sordomuti e dei ciechi; nelle scuole elementari annesse ai conservatori, educandati, educatori femminili, collegi di Maria e simili, dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, purchè soggette alla vigilanza dell'ispettore scolastico; in quelle che, in base a regolari convenzioni, funzionano a sgravio, qualunque sia la natura dell'Ente che le mantiene, e in quelle pubbliche per fanciulli minorati o deficienti ».
Fra il primo ed il secondo comma, dell'articolo stesso è inserito il seguente comma:
« Il servizio di maestro valutabile ai sensi del primo comma, quando sia stato prestato in sedi rurali, avrà una maggiore valutazione di un terzo in confronto del servizio prestato in scuole urbane. Sono considerati rurali, all'effetto indicato, i Comuni con non più di 2000 abitanti ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-11;1206#art-6