Art. 2
In vigore dal 23 set 1933
Nel terzo comma dell'art. 269 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è soppresso l'inciso « o che si riferiscano ad un periodo di tempo minore di quello prescritto ».
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-11;1206#art-2