Art. 1
In vigore dal 23 set 1933
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sui servizi dell'istruzione elementare;
Veduto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Al terzo comma, lettera d), dell'art. 268 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, alle parole « certificato da rilasciarsi da un ufficiale sanitario » sono aggiunte le altre « da un medico militare o da un medico condotto ».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-11;1206#art-1