Art. 3

In vigore dal 23 set 1933
Il primo e l'ultimo comma dell'art. 271 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono sostituiti dai seguenti: « La Commissione giudicatrice per i concorsi a posti d'insegnante banditi dal provveditore è composta: 1° di un professore universitario o di un capo d'istituto d'istruzione media che la presiede; 2° di un insegnante di lettere scelto fra gli insegnanti di ruolo di istituti d'istruzione media, regi o pareggiati, di secondo grado; 3° di un professore di pedagogia o filosofia degli istituti predetti; 4° 5° di un ispettore scolastico e di un direttore didattico. « Quando, avuto riguardo al numero dei candidati, la opportunità lo consigli, le Commissioni, per la revisione degli scritti e per l'espletamento delle prove orali, possono essere suddivise in due Sotto-commissioni. Peraltro, sulle operazioni del concorso le Commissioni giudicatrici deliberano a maggioranza di voti e con la presenza di tutti i membri ».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-11;1206#art-3

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