Regolamento›Capo IV
Art. 33
In vigore dal 28 lug 1931
Delle rendite in natura l'economo tiene contabilità a parte.
L'economo rilascia ai debitori, all'atto della consegna delle derrate, una bolletta, staccata da apposito bollettario, indicante le qualità e quantità dei generi ricevuti; di esse si dà carico nel registro di magazzino.
Di mano in mano che i generi passino nel magazzino del Convitto per essere consumati, o siano venduti ad estranei, l'economo ne è discaricato, ed introita in cassa, mediante bolletta di riscossione, l'importo ricavato, che nel primo caso deve calcolarsi in base al prezzo stabilito nel bilancio preventivo od ha perfetta rispondenza col relativo mandato rilasciato all'economo per i generi consumati: nel secondo caso è quello effettivamente ricavato dalla vendita.
Le vendite dei generi sono autorizzate dal rettore, e gli atti relativi sono sottoposti all'approvazione del Consiglio amministrativo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-33