RegolamentoCapo IV

Art. 32

In vigore dal 28 lug 1931
Per ogni ritenuta, comprese le tasse di quietanza, l'economo rilascia una bolletta di riscossione, che è registrata fra le partite di giro. Il discarico dei versamenti relativi è fatto mediante mandato di pagamento da imputare alle partite di giro medesime.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-32

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Art. 32 Approvazione del regolamento di contabilita' per i Convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo