RegolamentoCapo IV

Art. 34

In vigore dal 28 lug 1931
Il servizio di cassa è fatto dall'economo. A sua disposizione è messa una cassa-forte perché vi conservi le somme affidategli per i bisogni ordinari o giornalieri, e quelle riscosse. In ogni Convitto è inoltre una cassa-forte principale; delle due chiavi esterne una è tenuta dal rettore, l'altra dall'economo. Al rettore è vietato di affidare all'economo la chiave di cui è depositario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-34

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Art. 34 Approvazione del regolamento di contabilita' per i Convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo