Regolamento›Capo IV
Art. 38
In vigore dal 28 lug 1931
Al pagamento delle spese si provvede, nei limiti degli stanziamenti per ogni capitolo, anche se trattasi di pagamenti in acconto, mediante mandati (mod. 17, 18) emessi dal rettore a favore dei creditori.
Il pagamento degli assegni mensili fissi e dei salari è fatto alla fine del mese.
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