Regolamento›Capo IV
Art. 40
In vigore dal 28 lug 1931
I mandati collettivi si registrano sul giornale di cassa e si riportano sui mastri solo quando si sia provveduto all'ultimo pagamento, o, in caso di difficoltà ad eseguire tutti i singoli pagamenti, appena sia stata operata, con il visto del rettore, la riduzione dei mandati.
Essi fino a che non possano essere registrati, sono tenuti in cassa come carte contabili.
Le ricevute dei vaglia postali e gli scontrini degli assegni bancari sostituiscono le quietanze originali e pertanto i relativi mandati sono senz'altro registrati sul giornale di cassa, salvo a riunire ad essi le quietanze originali appena il Convitto ne sia in possesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-40