RegolamentoCapo V

Art. 44

In vigore dal 28 lug 1931
L'economo fa di persona ogni provvista generale pel Convitto o particolare per i convittori. Il vice economo lo coadiuva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-44

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Art. 44 Approvazione del regolamento di contabilita' per i Convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo