Regolamento›Capo V
Art. 44
44 / 80In vigore dal 28 lug 1931
L'economo fa di persona ogni provvista generale pel Convitto o particolare per i convittori. Il vice economo lo coadiuva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-44