Regolamento›Capo IV
Art. 41
In vigore dal 28 lug 1931
Il consigliere delegato, prima di procedere in unione al rettore alla verifica della cassa, prende in esame i mandati e i documenti a corredo, e, riconosciutane la regolarità, vi appone il suo visto.
Sono vietati sospesi di cassa oltre quelli indicati nel precedente articolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-41