RegolamentoCapo IV

Art. 41

In vigore dal 28 lug 1931
Il consigliere delegato, prima di procedere in unione al rettore alla verifica della cassa, prende in esame i mandati e i documenti a corredo, e, riconosciutane la regolarità, vi appone il suo visto. Sono vietati sospesi di cassa oltre quelli indicati nel precedente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-41

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