Regolamento›Capo IV
Art. 36
In vigore dal 28 lug 1931
Nella cassa-forte principale possono essere custodite somme fino a L. 5000, secondo le presunte necessità.
Nello scompartimento interno, poi, detto comunemente tesoro, la cui chiave è tenuta dal consigliere delegato, sono custoditi i titoli del Debito pubblico, della Cassa dei depositi e prestiti, i buoni del tesoro e gli altri titoli e valori di proprietà del Convitto.
Quando i titoli e valori di cui al comma precedente rappresentano un importo rilevante, il rettore, di concerto con il consigliere delegato, potrà curarne il deposito presso un locale istituto di credito di notoria solidità.
Storico versioni
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