RegolamentoCapo IV

Art. 31

In vigore dal 28 lug 1931
Per ogni riscossione è rilasciata una bolletta distaccata da un unico bollettario (mod. 13). Le riscossioni sono immediatamente annotate sul giornale di cassa (mod. 14) e registrate quindi, giornalmente, sul rispettivo capitolo ed articolo del libro mastro (mod. 15). Sul giornale di cassa si registra ogni movimento di danaro, sia causato dalla gestione del bilancio, sia derivante da operazioni con le banche per depositi e ritiri di somme. Il giornale di cassa deve indicare i totali raggiunti giorno per giorno. Della riscossione delle rette e delle quote degli alunni si tiene anche speciale registro (mod. 16).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo