Regolamento›Capo III
Art. 28
In vigore dal 28 lug 1931
Il Consiglio di amministrazione può disporre lo storno da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio.
Qualora durante la gestione si verifichino deficenze negli stanziamenti di alcuni capitoli, il Consiglio di amministrazione può deliberare lo storno di fondi da altri capitoli del bilancio. Ove, però, questi non ne offrano la possibilità, il Consiglio può deliberare che i fondi siano prelevati dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.
In entrambi i casi la esecutorietà della deliberazione del Consiglio è subordinata alla approvazione della Giunta per l'istruzione media.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-28