RegolamentoCapo III

Art. 28

In vigore dal 28 lug 1931
Il Consiglio di amministrazione può disporre lo storno da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio. Qualora durante la gestione si verifichino deficenze negli stanziamenti di alcuni capitoli, il Consiglio di amministrazione può deliberare lo storno di fondi da altri capitoli del bilancio. Ove, però, questi non ne offrano la possibilità, il Consiglio può deliberare che i fondi siano prelevati dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti. In entrambi i casi la esecutorietà della deliberazione del Consiglio è subordinata alla approvazione della Giunta per l'istruzione media.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo