Regolamento›Capo III
Art. 25
In vigore dal 28 lug 1931
Per le rendite in natura, delle quali debbono essere indicate la specie e la quantità, il valore viene riportato in bilancio calcolato al prezzo medio del mercato (mod. 9).
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-25