Regolamento›Capo IV
Art. 30
In vigore dal 28 lug 1931
Contro i debitori il rettore, entro un mese dalla scadenza del debito, adotta i provvedimenti opportuni; di ciò informa il Consiglio di amministrazione nella prima adunanza.
Dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili il Consiglio di amministrazione può proporre la radiazione dai residui attivi, con deliberazione motivata, da sottoporre alla approvazione della Giunta per l'istruzione media.
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