RegolamentoCapo IV

Art. 35

In vigore dal 28 lug 1931
Il rettore, o chi ne fa le veci, procede ogni sera alla verifica di cassa ed appone il suo visto sul giornale di cassa. Il rettore, sotto la sua personale responsabilità, accerta che a disposizione dell'economo, oltre l'anticipazione fattagli per le spese minute e giornaliere, non rimanga, per gli ordinari bisogni, una somma superiore alle L. 2000. La somma eccedente la trasporta seralmente nella cassa-forte principale, ove non sia stato possibile versarla, il giorno stesso, in conto corrente presso la Cassa postale di risparmio, o altro istituto di credito o di risparmio, di notoria solidità, designato dal Consiglio di amministrazione. In tal caso il versamento sarà eseguito il giorno seguente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-35

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Art. 35 Approvazione del regolamento di contabilita' per i Convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo