RegolamentoCapo IV

Art. 29

In vigore dal 28 lug 1931
Il rettore determina come debba provvedersi alla riscossione dei crediti e delle rendite dell'istituto in base agli inventari, ai ruoli ed alle liste di carico, delle quali l'economo compila, occorrendo, gli estratti da passare agli esattori. L'economo è responsabile della esatta e pronta riscossione delle rendite dell'istituto anche quando la loro esazione sia affidata ad altri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-29

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Art. 29 Approvazione del regolamento di contabilita' per i Convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo