Regolamento›Capo V
Art. 47
In vigore dal 28 lug 1931
L'economo, per gli acquisti ai quali provveda coll'anticipazione di cui all', trattiene i buoni mod. 20 per allegarli al mandato di rimborso.
Per gli acquisti, invece, al cui pagamento provveda con mandato diretto, rilascia i buoni ai fornitori affinché li alleghino al conto o alla fattura.
Conti, fatture e buoni devono essere allegati ai mandati di pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-47