RegolamentoCapo V

Art. 50

In vigore dal 28 lug 1931
Le norme contenute negli articoli precedenti valgono anche per la introduzione eventuale in magazzino, e pel discarico dell'economo, di quei generi di consumo che, provenendo da rendite del Convitto esatte in natura, sono ad esso addebitate, a norma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-50

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