Regolamento›Capo V
Art. 52
In vigore dal 28 lug 1931
La media giornaliera del vitto è complessiva per tutte le persone (superiori, istitutori, convittori, semiconvittori ed inservienti), effettivamente presenti al vitto nella giornata o in parte di essa.
Nel determinare la media giornaliera, le sole giornate di presenza dei semiconvittori sono ridotte a metà.
Le presenze degli ospiti non sono calcolate nel computo della media, ma sono annotate sul registro di consumo (modulo 22 della colonna delle annotazioni).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-52