Regolamento›Capo VI
Art. 57
In vigore dal 28 lug 1931
Il rettore vigila che le spese personali siano contenute entro limiti adeguati ai reali bisogni dell'alunno e tali da evitare umilianti disparità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-57