RegolamentoCapo VI

Art. 55

In vigore dal 28 lug 1931
La quota fissa non può superare il decimo dell'ammontare della retta. Sono a carico della quota fissa soltanto le spese per il bucato e per le piccole rammendature alla biancheria personale ed al vestiario, per il barbiere, per i bagni e quelle per i divertimenti goduti in comune. L'ammontare delle quote fisse e le spese corrispondenti sono iscritte nella parte ordinaria del bilancio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-55

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Art. 55 Approvazione del regolamento di contabilita' per i Convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo