RegolamentoCapo VI

Art. 59

In vigore dal 28 lug 1931
Una tabella dei prezzi, concordati per i singoli oggetti fra la amministrazione del Convitto ed i fornitori, è tenuta presso l'economato. Gli oggetti stessi possono essere ceduti agli alunni per un prezzo superiore a quello pagato dalla amministrazione del Convitto, ma non mai superiore al prezzo medio praticato dai negozianti nella vendita al pubblico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-59

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Art. 59 Approvazione del regolamento di contabilita' per i Convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo