Regolamento›Capo VI
Art. 59
In vigore dal 28 lug 1931
Una tabella dei prezzi, concordati per i singoli oggetti fra la amministrazione del Convitto ed i fornitori, è tenuta presso l'economato.
Gli oggetti stessi possono essere ceduti agli alunni per un prezzo superiore a quello pagato dalla amministrazione del Convitto, ma non mai superiore al prezzo medio praticato dai negozianti nella vendita al pubblico.
Storico versioni
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