Regolamento›Capo VI
Art. 61
In vigore dal 28 lug 1931
La richieste dei convittori, vistate dall'istitutore e dal vice-rettore, vengono consegnate all'economo.
All'atto della consegna degli oggetti, l'alunno appone sulle richieste la propria firma, per dichiarazione di ricevuta.
Le richieste, distinte ove sia possibile per convittori, rimangono in deposito nell'ufficio dell'economato, e le famiglie possono prenderne visione.
Per le spese eccedenti il deposito occorre speciale autorizzazione del rettore fatta a tergo della relativa richiesta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-61