RegolamentoCapo VI

Art. 65

In vigore dal 28 lug 1931
Gli acquisti e le distribuzioni sono annotati in un apposito registro magazzino (mod. 24) al prezzo effettivamente pagato, netto di sconto. Al 31 dicembre l'economo procede all'accertamento della consistenza residua da portarsi ad apertura del registro di magazzino del nuovo esercizio. Alla medesima data procede, in conformità del mod. 25, alla determinazione delle attività e delle passività dell'esercizio, nonché dell'eventuale utile di gestione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-65

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