RegolamentoCapo VII

Art. 70

In vigore dal 28 lug 1931
Il conto consuntivo consta di tre parti (mod. 27). Nella prima sono riportate le entrate definitivamente accertate, nonché le somme riscosse, e quelle da riscuotere. Nella seconda le spese definitivamente accertate ed approvate, quelle pagate, sia in conto dei residui sia in conto della competenza dell'esercizio, e le spese rimaste a pagare. Nella terza è fatto il riassunto dei risultati della gestione, è calcolato l'avanzo o il disavanzo ed è riprodotto il conto di cassa alla fine dell'esercizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-70

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