RegolamentoCapo VII

Art. 69

In vigore dal 28 lug 1931
Entro il 15 gennaio, il rettore verifica la chiusura contabile dei registri, procede alla redazione del verbale di chiusura da presentare, entro il termine suddetto, al Consiglio di amministrazione che lo esamina e ne prende atto. Detto verbale mette in evidenza, sia per la contabilità convitto, sia per le aziende speciali: a) la situazione di cassa al 31 dicembre; b) il valore complessivo dei generi esistenti nei magazzini; c) il totale delle entrate e delle spese per ciascun capitolo del bilancio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-69

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Art. 69 Approvazione del regolamento di contabilita' per i Convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo