RegolamentoCapo VI

Art. 64

In vigore dal 28 lug 1931
Le somme che non sono immediatamente erogate devono essere depositate, distintamente dai fondi del Convitto, presso la Cassa postale di risparmio od altro istituto di credito o di risparmio designato dal Consiglio di amministrazione.
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Art. 64 Approvazione del regolamento di contabilita' per i Convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo