Art. 70
RegolamentoCapo VII

Art. 70

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In vigore dal 28 lug 1931
Il conto consuntivo consta di tre parti (mod. 27). Nella prima sono riportate le entrate definitivamente accertate, nonché le somme riscosse, e quelle da riscuotere. Nella seconda le spese definitivamente accertate ed approvate, quelle pagate, sia in conto dei residui sia in conto della competenza dell'esercizio, e le spese rimaste a pagare. Nella terza è fatto il riassunto dei risultati della gestione, è calcolato l'avanzo o il disavanzo ed è riprodotto il conto di cassa alla fine dell'esercizio.
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