Regolamento›Capo VI
Art. 54
In vigore dal 28 lug 1931
Con l'ammontare delle rette si fa fronte esclusivamente alle spese generali ed a quelle per il mantenimento, per la villeggiatura e per le malattie delle quali la cura sia possibile nella infermeria del Convitto.
È compreso nella retta l'uso dei mobili e delle masserizie.
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