Art. 47
RegolamentoCapo V

Art. 47

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In vigore dal 28 lug 1931
L'economo, per gli acquisti ai quali provveda coll'anticipazione di cui all', trattiene i buoni mod. 20 per allegarli al mandato di rimborso. Per gli acquisti, invece, al cui pagamento provveda con mandato diretto, rilascia i buoni ai fornitori affinché li alleghino al conto o alla fattura. Conti, fatture e buoni devono essere allegati ai mandati di pagamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-47