Regolamento›Capo II
Art. 8
In vigore dal 23 giu 1931
Tutti gli aspiranti ammessi nel Corpo sono nominati allievi con decreto Ministeriale, e vengono inviati alle Scuole di polizia per compiervi un corso di istruzione con le modalità di cui al capo IV.
Prima però dell'inizio del corso la idoneità culturale e fisica degli allievi verranno di nuovo accertate rispettivamente dai direttori e dai sanitari delle Scuole e, per coloro che non fossero riconosciuti idonei verrà revocata la nomina. Pel rimpatrio di costoro le spese di viaggio e relative indennità saranno corrisposte dalle Direzioni delle scuole.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 11 maggio 1931, n. 613 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli aspiranti riconosciuti idonei all'atto dell'arruolamento saranno nominati guardie in deroga anche alle disposizioni contenute nell'art. 8 del regolamento stesso".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-8