RegolamentoCapo II

Art. 9

In vigore dal 3 gen 1931
Alla fine del corso si provvederà con decreto Ministeriale alla nomina a guardia di coloro che saranno risultati idonei secondo la graduatoria dell'esame finale. I non idonei saranno licenziati, e se provengono per passaggio dal Regio esercito, dalla Regia marina e dalla Regia aeronautica ed abbiano obblighi di servizio in corso, saranno restituiti al Corpo di provenienza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-9

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Art. 9 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo