RegolamentoCapo III

Art. 13

In vigore dal 3 gen 1931
Ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie saranno corrisposti i seguenti premi di rafferma: L. 3000 al termine della 1ª rafferma, L. 3000 al termine della 2ª rafferma e L. 1000 al termine della 3ª rafferma. Per i provenienti da altri Corpi la concessione delle rafferme con premio avrà sempre luogo indipendentemente dal numero degli anni di servizio comunque prestati purchè, tenuto conto dei premi di rafferma eventualmente percepiti in precedenza, l'ammontare complessivo di questi non superi la somma di L. 7000.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-13

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Art. 13 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo