RegolamentoCapo III

Art. 17

In vigore dal 3 gen 1931
Salvo il caso speciale previsto dall', gli agenti licenziati per motivi non dipendenti da cause disciplinari possono essere riammessi in servizio solo come guardie, previo parere della Commissione di cui all' quando non abbiano superato il 35° anno di età e siano in possesso degli altri requisiti richiesti per il reclutamento, ma non hanno diritto al premio d'ingaggio e sono dispensati dal frequentare nuovamente il corso d'istruzione. Essi all'atto della riammissione assumeranno la ferma triennale e le rafferme successive giusta l'. Però quanto ai premi, sarà tenuto presente il disposto del secondo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-17

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Art. 17 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo