Regolamento›Capo III
Art. 20
In vigore dal 3 gen 1931
Il Ministero annualmente conferirà l'insegnamento delle discipline giuridiche e delle altre materie d'istituto a funzionari di P. S. o ad altre persone di riconosciuta idoneità; quello delle istruzioni militari a funzionari di P. S. che abbiano speciale attitudine, i quali saranno coadiuvati da sottufficiali addetti alle Scuole e quello delle altre materie a persone fornite della necessaria capacità.
L'indennità che spetta al personale insegnante sarà oraria, da fissarsi per ogni lezione, esercitazione e prova di esami, a seconda dell'importanza delle singole materie d'insegnamento. Tale indennità sarà stabilita dal Ministero dell'interno con decreto da emanare di concerto col Ministero delle finanze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-20