RegolamentoCapo III

Art. 21

In vigore dal 3 gen 1931
L'orario dell'insegnamento e delle altre operazioni delle Scuole sarà compilato dal direttore e sottoposto all'approvazione del Ministero. Ogni lezione non può avere la durata superiore ad un'ora e deve constare di una parte espositiva dimostrativa e di una parte d'interrogazioni, esercitazioni ed esperimenti pratici. Il numero degli allievi per ogni classe non deve di massima superare i cinquanta; ad ogni lezione assisterà un sottufficiale per la disciplina degli allievi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 21 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo