Art. 21
RegolamentoCapo III

Art. 21

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In vigore dal 3 gen 1931
L'orario dell'insegnamento e delle altre operazioni delle Scuole sarà compilato dal direttore e sottoposto all'approvazione del Ministero. Ogni lezione non può avere la durata superiore ad un'ora e deve constare di una parte espositiva dimostrativa e di una parte d'interrogazioni, esercitazioni ed esperimenti pratici. Il numero degli allievi per ogni classe non deve di massima superare i cinquanta; ad ogni lezione assisterà un sottufficiale per la disciplina degli allievi.
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