RegolamentoCapo III

Art. 23

In vigore dal 3 gen 1931
Durante il corso, se a giudizio del direttore un allievo non dia affidamento di meritare l'ammissione agli esami finali sarà proposto al Ministero per il licenziamento e non potrà successivamente essere rinominato tale. A fine di ogni bimestre gli insegnanti consegneranno al direttore della Scuola la media complessiva dei punti riportati da ciascun allievo nelle singole materie; e tale media, che sarà trascritta su apposito registro, costituirà il punto bimestrale da tenere presente per la media complessiva finale. Sia durante il corso, sia agli esami finali, gli insegnanti gradueranno i punti da zero a dieci. Prima dell'esame finale, una Commissione composta del direttore della Scuola che la presiede, di un funzionario di P. S. e di un insegnante prescelti dal direttore medesimo, tenendo conto della condotta e delle qualità dimostrate, attribuirà a ciascun allievo un punto di attitudine che non farà media alcuna. Se tale punto o se la media complessiva dei punti bimestrali per ogni singola materia saranno inferiori a cinque decimi, l'allievo sarà escluso dall'esame finale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-23

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Art. 23 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo