Regolamento

Art. 27

In vigore dal 3 gen 1931
Il corso allievi vicebrigadieri avrà la durata non inferiore a nove mesi e l'insegnamento sarà svolto sulle seguenti materie: 1° nozioni essenziali: a) sul codice penale; b) sul codice di procedura penale per la parte riflettente la polizia giudiziaria; c) sulla legge di P. S. sul relativo regolamento e sulle leggi speciali di polizia; 2° tecnica di polizia; 3° nozioni sommarie di segnalamento; 4° nozioni di pronto soccorso; 5° regolamento del Corpo, nozioni sul codice penale militare in relazione al regolamento medesimo, ed istruzioni sulle attribuzioni dei comandanti di stazione; 6° educazione fisica, lotta giapponese e scherma; 7° istruzioni sul servizio d'ordine pubblico e sulle esercitazioni di armi e tiro; 8° norme di contegno e morale; 9° nozioni generali di polizia urbana.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-27

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