Regolamento
Art. 27
In vigore dal 3 gen 1931
Il corso allievi vicebrigadieri avrà la durata non inferiore a nove mesi e l'insegnamento sarà svolto sulle seguenti materie:
1° nozioni essenziali:
a) sul codice penale;
b) sul codice di procedura penale per la parte riflettente la polizia giudiziaria;
c) sulla legge di P. S. sul relativo regolamento e sulle leggi speciali di polizia;
2° tecnica di polizia;
3° nozioni sommarie di segnalamento;
4° nozioni di pronto soccorso;
5° regolamento del Corpo, nozioni sul codice penale militare in relazione al regolamento medesimo, ed istruzioni sulle attribuzioni dei comandanti di stazione;
6° educazione fisica, lotta giapponese e scherma;
7° istruzioni sul servizio d'ordine pubblico e sulle esercitazioni di armi e tiro;
8° norme di contegno e morale;
9° nozioni generali di polizia urbana.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-27