Regolamento

Art. 29

In vigore dal 3 gen 1931
Gli esami finali saranno costituiti da prove scritte ed orali. Le prove scritte consisteranno: a) in un verbale o rapporto di polizia giudiziaria; b) in un tema di polizia amministrativa. Gli elaborati saranno esaminati da una Commissione composta del direttore della Scuola, presidente e di due insegnanti prescelti dal direttore medesimo. Fungerà da segretario un funzionario di P. S. Ciascun commissario disporrà all'uopo di dieci punti. Gli allievi che agli esami scritti avranno riportato in ciascuna prova un voto inferiore a cinque decimi ed una media complessiva inferiore a sei decimi non saranno ammessi alle prove orali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-29

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Art. 29 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo