Regolamento
Art. 30
In vigore dal 3 gen 1931
Le prove orali verteranno su tutte le materie d'insegnamento ad eccezione dell'educazione fisica, della lotta giapponese, della scherma e delle esercitazioni sulle armi e tiro.
Gli esami orali saranno dati innanzi a Commissioni nominate dal direttore della Scuola e ciascuna sarà composta di tre membri prescelti dal direttore medesimo tra gli insegnanti, e di un segretario.
La Commissione per le materie di maggiore importanza sarà presieduta dal direttore, mentre le altre Commissioni saranno presiedute dall'insegnante più elevato in grado.
Ogni Commissione dopo ciascuna prova di esame assegnerà una classificazione per la quale ogni Commissario disporrà di dieci punti.
Ad esame ultimato i presidenti delle Commissioni di cui sopra, si riuniranno in Commissione plenaria presieduta dal direttore della Scuola per stabilire la media complessiva di ciascun allievo, media che non dovrà essere inferiore ai sei decimi e che costituirà la base per la graduatoria dei promossi, semprechè nelle singole materie siasi conseguita una votazione non inferiore a cinque decimi.
Per la tecnica dei servizi di polizia e per il pronto soccorso, il punto di esame finale sarà unico, come sarà unico il punto per il regolamento del Corpo, per le nozioni di Codice penale militare e per le istruzioni sul comando delle stazioni.
A parità di classifica avrà la precedenza in graduatoria l'allievo decorato al valore, il più elevato in grado o il più anziano nella posizione di ruolo. A parità di dette condizioni seguirà l'ordine di precedenza stabilito dall'.
La graduatoria sarà comunicata al Ministero dell'interno, il quale, in relazione ai posti disponibili, procederà alle promozioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-30