Regolamento
Art. 33
In vigore dal 3 gen 1931
Il trattamento da farsi al personale adibito al disimpegno dei bassi servizi nelle Scuole di polizia, è regolato oltre che dal testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico ed economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, dal regolamento generale, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, numero 2262, e dal regolamento speciale per i salariati dipendenti dal Ministero dell'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-33