Regolamento

Art. 31

In vigore dal 3 gen 1931
Gli allievi vicebrigadieri che non superino gli esami finali verranno rinviati alle rispettive residenze e non potranno prender parte a successivi corsi se non dopo trascorso un anno e per una sola volta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 31 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo