Art. 31
Regolamento

Art. 31

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In vigore dal 3 gen 1931
Gli allievi vicebrigadieri che non superino gli esami finali verranno rinviati alle rispettive residenze e non potranno prender parte a successivi corsi se non dopo trascorso un anno e per una sola volta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-31