Regolamento
Art. 28
In vigore dal 3 gen 1931
Durante il corso, sia gli insegnanti che il personale della Scuola preposto alla disciplina, osserveranno la diligenza, il carattere, il contegno, le attitudini in genere, i pregi ed i difetti di ciascun allievo ed alla fine del primo trimestre segnaleranno al direttore della Scuola gli allievi che per deficienze riscontrate o per motivi disciplinari si siano rivelati elementi non capaci di disimpegnare le attribuzioni del grado di sottufficiale.
Costoro, su proposta del direttore della Scuola, saranno per ordine del Ministero dell'interno allontanati dalla Scuola stessa; saranno altresì rimandati alle rispettive residenze gli allievi che durante il corso vengano puniti con la prigione di rigore o per tre volte con la prigione semplice.
A fine di ogni trimestre gli insegnanti consegneranno al direttore della Scuola la media complessiva dei punti riportati da ciascun allievo nelle singole materie e tale media, che sarà trascritta su apposito registro, costituirà il punto trimestrale da tener presente per la media complessiva finale.
Al termine del corso e prima degli esami finali, una Commissione composta del direttore della Scuola, presidente, e di tutti gli insegnanti, tenendo conto della condotta e dell'attitudine e nonché della media complessiva finale dei punti trimestrali (media che non dovrà essere inferiore ai cinque decimi per ogni singola materia) deciderà sull'ammissione o meno di ciascun allievo agli esami finali.
Gli allievi che per malattie sofferte o per altre cause siano stati assenti dalle lezioni per oltre due mesi, potranno, a giudizio della Commissione stessa, essere esclusi dagli esami finali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-28