RegolamentoCapo III

Art. 18

In vigore dal 3 gen 1931
La Scuola tecnica di polizia di Roma ha il compito di provvedere al corso per l'istruzione degli allievi, al corso per l'abilitazione delle guardie scelte e guardie al grado di vicebrigadiere, al corso di perfezionamento per i marescialli di 3ª classe, ed ai corsi di istruzione dei vari servizi tecnici e cioè: per telegrafisti, radiotelegrafisti, elettricisti, apparecchiatori telefonici, meccanici motoristi, conduttori di automezzi, ecc., nonché all'addestramento dei cani di polizia; la Scuola di Caserta provvede di massima al solo corso per l'istruzione degli allievi e quella di Pola al corso per l'istruzione del personale necessario ai servizi nautici di polizia. Esse dipendono direttamente dal Ministero dell'interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 18 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo