RegolamentoCapo III

Art. 15

In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti che cessano dal servizio per espulsione e per licenziamento di natura disciplinare non hanno diritto a liquidare nè premi di rafferma in corso, nè quota alcuna di essi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-15

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Art. 15 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo